SUPERBONUS 110% – DL Rilancio è legge

Efficienza Energetica

DL Rilancio è legge: la Camera e il Senato hanno dato la fiducia al Governo sul disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio (DL 34/2020).

 

Le misure previste sono molte; in particolare gli articoli 119 e 121 disciplinano le detrazioni al 110% e le modalità per usufruirne.

 

Per quanto riguarda il Superbonus (articolo 119), tra i principali cambiamenti apportati in sede di conversione troviamo:

l’estensione alle seconde case (una per ogni contribuente, esclusi però gli immobili di lusso) e al terzo settore; la riduzione dei massimali di spesa per gli interventi di coibentazione sugli edifici; l’ingresso di solare termico e caldaie a biomassa; la cessione del credito anche ad avanzamento lavori; la possibilità di usare la maxi-detrazione fiscale per configurazioni di autoconsumo collettivo da fotovoltaico (art. 121).

 

Possono ottenere il Superbonus gli interventi di:

 

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda (cappotto termico). Il tetto di spesa è fissato a 50mila euro per gli edifici unifamiliari, 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per i condomìni fino a 8 unità e 30mila euro per quelli più grandi;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale condominiali con impianti centralizzati a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Il tetto di spesa è fissato a 20mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nei condomìni fino a 8 unità e a 15mila euro nei condomìni più grandi;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale delle unità immobiliari unifamiliari con impianti a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Il tetto di spesa è fissato a 30.000 euro.

 

Accedono al Superbonus anche gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica, l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici e l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, a condizione che siano realizzati congiuntamente agli interventi principali (cappotto termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e messa in sicurezza antisismica).

 

Il Superbonus per l’efficientamento energetico è riconosciuto anche agli interventi di demolizione e ricostruzione, al fine di dare al beneficiario più chances di scelta tra le soluzioni progettuali.

 

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti e, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

 

L’incentivo viene concesso per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e può essere eventualmente ceduto a banche o imprese (sotto forma di sconto in fattura).

 

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